La Differenza tra (Matrimonio Civile), (Unione Civile) e (Convivenza) - Magazine Morabito Immobiliare

La Differenza tra Matrimonio Civile, Unione Civile e Convivenza

Ottobre 01, 2020 Di ,

Chiariamo le varie differenze tra le forme familiari indicate nel diritto italiano a seguito della L. 76/2016 (cosiddetta Legge Cirinnà).

Matrimonio (civile)


Il matrimonio è il contratto con cui un uomo ed una donna assumono l’impegno di una stabile convivenza e di reciproco aiuto come marito e moglie (definiti come “coniugi”).
L’istituto è disciplinato dall’art. 29 Cost. e dagli artt. 79 e segg. c.c., nonché nelle sue fasi successive dalla L. 898/1970
Sul matrimonio è già stato detto di tutto, quindi non si ritiene opportuno soffermarsi sull’istituto.

Unione Civile


Si intende la composizione sociale costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.
Si formalizza tramite una dichiarazione di fronte all'Ufficiale di Stato Civile, alla presenza di due testimoni, che li dichiara “uniti civilmente”.

L'Ufficiale di Stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile nell'Archivio dello Stato Civile.

L'unione civile viene certificata dal documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale, l’indicazione della residenza comune, i dati anagrafici e la residenza dei testimoni.

L’istituto è disciplinato dall’art. 2 Cost. e dagli artt. 1-34 della L. 76/2016.

All’unione civile sono applicabili (in quanto compatibili) le disposizioni previste dal Codice Civile in materia di alimenti, di morte del prestatore di lavoro (con devoluzione delle relative indennità dovute –ex artt. 2118 e 2120 c.c. (ad es. TFR)- anche all’ “unito civilmente”, di successioni.

Le parti possono decidere, tramite dichiarazione, all'Ufficiale di Stato Civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile, lo stesso cognome scegliendolo tra i loro.
Le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri all’interno dell’unione civile: dall'unione deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione.
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Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni; concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

In mancanza di diversa convenzione patrimoniale (di cui abbiamo già parlato), il regime patrimoniale dell' unione civile è costituito dalla comunione dei beni; le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile.

In caso di necessità di sostegno, la scelta – da parte del Giudice Tutelare – ricade sull’altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse anche dalla parte dell'unione civile, la quale può presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa.

L’unione civile si può sciogliere per morte di una delle parti, per domanda di scioglimento da parte di una parte, oppure nei casi compatibili previsti ex L. 898/1970.

Per quanto riguarda la separazione, La L. 76/2016 art. 1 comma 24 sancisce lo “scioglimento” diretto dell’unione civile per effetto della domanda (anche disgiunta) di scioglimento, anticipata dalla dichiarazione di volontà resa tre mesi prima all’Ufficiale di Stato Civile.

Per quanto le disposizioni della L. 989/1970 siano ritenute applicabile ove compatibili, non sono dunque applicabili, le disposizioni sulla separazione (artt. 706 – 711 c.p.c.) atteso che, nel caso di unione civile, è prevista la procedura di scioglimento diretto.

Convivenza

I conviventi di fatto sono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimoni o da un'unione civile.

L’elemento costitutivo della convivenza di fatto è la “stabile convivenza”, che andrà accertata tramite la verifica anagrafica.
La semplice dichiarazione anagrafica, quindi, in sé e per sé non ha valore costitutivo della convivenza.
L’istituto è disciplinato dall’art. 2 Cost. e dagli artt. 36-65 della L. 76/2016.

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza (che abbiamo già abbondantemente illustrato).
Si ritiene opportuno quindi approfondire solo alcuni aspetti particolari.
Con la convivenza di fatto le parti hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.

Il contratto di convivenza si può sciogliere per accordo delle parti, per scelta solo di una parte, per morte di uno dei conviventi, per matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona.

Nel caso in cui i conviventi avessero scelto il regime patrimoniale della comunione dei beni, ovviamente vi sarà lo scioglimento della stessa e si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni previste in materia dal codice civile.
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Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza
Nel caso di scioglimento per volontà di una parte, il Professionista che riceve o che autentica l'atto è tenuto, tra gli incombenti, a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo risultante dal contratto.

Così come la parte che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all'altra parte, nonché al Professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l'estratto di matrimonio o di unione civile.

Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione.
Secondo la Corte di Cassazione, la famiglia di fatto è compresa tra le formazioni sociali che l'art. 2 Cost. considera la sede di svolgimento della personalità individuale, quindi il convivente gode della casa familiare, di proprietà del compagno o della compagna, per soddisfare un interesse proprio, oltre che della coppia, sulla base di un titolo costituzionalmente garantito.

Nella fase di separazione, “il convivente proprietario di ricorrere alle vie di fatto per estromettere l’altro dall’abitazione, perché il canone della buona fede e della correttezza, dettato a protezione dei soggetti più esposti e delle situazioni di affidamento, impone al legittimo titolare che, cessata l’affectio, intenda recuperare, com’è suo diritto, l’esclusiva disponibilità dell’immobile, di avvisare il partner e di concedergli un termine congruo per reperire altra sistemazione” (Cass. Civ., sez. II, sentenza 21 marzo 2013 n. 7214).

In caso di cessazione della convivenza di fatto, la parte ha diritto di ricevere gli alimenti dall'altro convivente qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Gli alimenti saranno assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata dal Giudice ai sensi dell'articolo 438, secondo comma, del codice civile.

In caso di morte di una parte, quella superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al Professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l'estratto dell'atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.

In caso di decesso ciascuna parte può designare l'altra quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati sia in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, sia in caso di morte, relativamente alla donazione di organi, modalità di trattamento del corpo e celebrazioni funerarie.
In mancanza di figli, nel caso di decesso del proprietario della casa di comune residenza, la parte superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni.

In presenza di figli minori o figli disabili del convivente superstite, quest’ultimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.

Nel caso di recesso di una parte dal contratto di locazione della casa di comune residenza, oppure nel caso di morte del convivente intestatario del contratto di locazione, la parte superstite ha facoltà di succedergli nel contratto.

In caso di decesso del convivente derivante da fatto illecito di un terzo, l’individuazione e quantificazione dei danni risarcibili al superstite avviene in base agli stessi parametri previsti per la morte del coniuge (cosiddetto “rimbalzo”, Cass. civ. n. 8976 del 2005).

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Ottobre 2020
Letto 9127 volte Ultima modifica Lunedì, 05 Ottobre 2020 17:08
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C O V E R

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Editoriale

N.6 / SUMMER EDITION 2021

 

CARI LETTORI, 

PER L’ESTATE APPENA ARRIVATA abbiamo progettato un nuovo numero più ricco di interviste e di news. La nostra SUMMER EDITION apre con un’analisi del quartiere che ruota intorno a SAN SIRO, con lo Stadio e l’Ippodromo oggetto di grossi cambiamenti. Le mete fuori città sono MENAGGIO e le CINQUE TERRE, due località per un’estate slow. Tre le INTERVISTE: all’ARCHITETTO MASSIMO BRAMBILLA che svela la filosofia dei suoi progetti, a MASSIMO SEMOLA, architetto paesaggista che consiglia come organizzare il verde a seconda delle situazioni, e al costruttore ANDREA ALLEGRI, che spiega i nuovi fondamentali criteri dell’edificare rispettando la l’ambiente e la salute. E poi, i segreti dell’HOME STAGING, che valorizza con gusto e creatività un’abitazione, i nuovi CONDIZIONATORI ECOSOSTENIBILI, le CHAISE LONGUE in metallo e altro ancora… 

 

BUONA LETTURA E BUONA ESTATE

Francesco Morabito

 

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Hanno collaborato: Michela Arosio, Massimo Brambilla, Anastasia Bellegoni, Elisabetta Romanò, Federico Sella.

Segreteria di Redazione: Fabiola Arienti

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