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Gli Accordi Prematrimoniali

Agosto 02, 2020 Di ,

E vissero (in)felici e (s)contenti

Un sogno d’amore contempla (quasi) sempre un percorso che conduce alla convivenza e/o al matrimonio con l’amata/o.

Ma cosa succede quando la coppia “scoppia”? E come tutelarsi nei casi (ormai quotidiani) in cui il sogno d’amore s’infrange, per vari motivi?
Inizia una serie di articoli volti ad illustrare ed approfondire l’argomento, da molteplici punti di vista.

Nei paesi (soprattutto) di tradizione anglosassone gli accordi prematrimoniali (cosiddetti “prenuptial agreements”) sono patti attraverso i quali due innamorati, prossimi al matrimonio, concordano i loro rapporti patrimoniali nel caso in cui il matrimonio si concluda con una separazione od un divorzio.

La coppia procede quindi ad una ripartizione o riconoscimento di somme di denaro, beni mobili o immobili, per gestire in via preventiva la fine del rapporto coniugale, ed evitare e/o ridurre le (quasi sempre) inevitabili controversie in Tribunale.

In Italia il Parlamento non ha ancora emanato una legge che dia validità a questi accordi, nonostante le tradizionali concezioni radicate nel passato, legate alla fede cristiana, siano state ampiamente superate dalla Legge 898/1970 sul divorzio e dalla Legge 76/2016 sulle unioni civili.

In effetti se i coniugi possono liberamente scegliere il regime patrimoniale (di comunione o separazione dei beni - ex. art. 162 e 215 c.c.) in costanza di matrimonio, perché non potrebbero decidere liberamente anche la (eventuale) fase successiva di separazione?

Nel silenzio legislativo soltanto una timida giurisprudenza ha iniziato ad affacciarsi all’argomento ma “senza fare rumore”.

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L’indirizzo costante della Suprema Corte sancisce la nullità di tali patti per illiceità dovuta alla violazione del principio di indisponibilità dello status di coniuge, o in genere dei diritti in materia matrimoniale (Cass. civ. I sez. n. 3777 del 1981).

I coniugi, infatti, non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti ex lege (art. 160 c.c.) (Cass. civ. sez. I n. 2224/2017).
Lo scopo è quindi quello di tutelare l’istituto della famiglia, e preservare sempre gli interessi del coniuge economicamente più debole.

A conferma le pronunce Cass. civ. n. 8109/2009, Cass. civ. sez. I n. 8109/2000, Cass. civ. sez. I n. 5302/2006 e Cass. civ. I sez. n. 17634/2007).


Nel 2012 la (piccola) svolta.

La Suprema Corte (Cass. civ. sez. I n. 23713/2012), ha dichiarato la validità ed efficacia in sede di giudizio di divorzio, ad un contratto pattuito da due coniugi prima del matrimonio, con cui la futura moglie si impegnava a trasferire all’altro coniuge un immobile, a titolo di indennizzo, per le somme impiegate dallo stesso al fine di ristrutturare altro immobile di proprietà della donna, adibito poi a casa coniugale.
Pur senza alcun riconoscimento formale della validità dell’accordo dei coniugi quale “accordo prematrimoniale”, che viene invece definito come un semplice “accordo che deriva dalla libera espressione dell’autonomia negoziale delle parti, in cui sono presenti prestazioni e contro-prestazioni”, i Giudici hanno comunque preservato gli interessi di due soggetti, pattuiti prima del matrimonio, e a cui è stata riconosciuta efficacia anche con la cessazione degli effetti civili.

I Giudici hanno anche riconosciuto che l’orientamento fino ad allora prevalente non teneva conto dell’evoluzione dei tempi e del sistema normativo.

È quindi auspicabile che il Parlamento deliberi il prima possibile sull’argomento, al fine di colmare un vuoto legislativo che non ha ragione d’essere, anche in relazione al panorama giuridico europeo ed extra-europeo.

Nell’attesa di una disciplina specifica è chiaro che un accordo deve essere stipulato con l'ausilio di un professionista, Avvocato o Notaio.

Occorrerà dunque, che:

1. l'accordo prematrimoniale venga stipulato riferendosi al fallimento del matrimonio come evento ipotetico al verificarsi del quale si produrranno gli effetti dell'accordo (cosiddetta condizione sospensiva);

2. il pagamento di somme ed ogni tipo di previsione economica siano motivati dal voler definire i rapporti patrimoniali, senza riferirsi nell'accordo a esigenze di quantificazione di assegno di mantenimento o di divorzio (in questo caso il fallimento dell’accordo verrebbe visto come una causa essenziale dell’accordo, con conseguente nullità dello stesso).

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Agosto 2020
Letto 2362 volte Ultima modifica Domenica, 02 Agosto 2020 21:09
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Editoriale

N.6 / SUMMER EDITION 2021

 

CARI LETTORI, 

PER L’ESTATE APPENA ARRIVATA abbiamo progettato un nuovo numero più ricco di interviste e di news. La nostra SUMMER EDITION apre con un’analisi del quartiere che ruota intorno a SAN SIRO, con lo Stadio e l’Ippodromo oggetto di grossi cambiamenti. Le mete fuori città sono MENAGGIO e le CINQUE TERRE, due località per un’estate slow. Tre le INTERVISTE: all’ARCHITETTO MASSIMO BRAMBILLA che svela la filosofia dei suoi progetti, a MASSIMO SEMOLA, architetto paesaggista che consiglia come organizzare il verde a seconda delle situazioni, e al costruttore ANDREA ALLEGRI, che spiega i nuovi fondamentali criteri dell’edificare rispettando la l’ambiente e la salute. E poi, i segreti dell’HOME STAGING, che valorizza con gusto e creatività un’abitazione, i nuovi CONDIZIONATORI ECOSOSTENIBILI, le CHAISE LONGUE in metallo e altro ancora… 

 

BUONA LETTURA E BUONA ESTATE

Francesco Morabito

 

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Hanno collaborato: Michela Arosio, Massimo Brambilla, Anastasia Bellegoni, Elisabetta Romanò, Federico Sella.

Segreteria di Redazione: Fabiola Arienti

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