Il costruttore ritarda nella consegna dell’ appartamento: tutele

Il costruttore ritarda nella consegna dell’ appartamento: tutele

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Anche se il contratto preliminare di vendita che hai firmato con il costruttore per l’acquisto di un appartamento, può sembrarti con clausole nettamente a favore di quest’ultimo, e se anche può apparire che questi si sia tutelato per il caso di ritardo nella consegna dell’immobile, una recente sentenza del tribunale di Vicenza afferma che è sempre possibile chiedere lo scioglimento del contratto e il risarcimento del danno (se ben dimostrato).

Capita raramente che la ditta costruttrice mantenga fede alle promesse e consegni gli appartamenti alla data promessa: tanto è vero che i contratti preliminari (compromessi), nel momento in cui prevedono un termine massimo di ultimazione dell’immobile, stabiliscono anche che, in caso di mancato rispetto di detto termine, l’acquirente non può contestare nulla, né chiedere risarcimenti.

Ammaliati dalle promesse quasi tutti firmano il preliminare senza troppo badare a quello che c’è al suo interno. Ma quando arriva la data di consegna si sperimenta a proprie spese l’assenza di tutele da parte della legge.

Abbiamo una novità, infatti è sempre possibile ricorrere al giudice per far dichiarare l’inadempimento del venditore tutte le volte in cui il ritardo è intollerabile.

Così, ad esempio, dopo due anni di attesa, l’acquirente può pretendere che il compromesso venga “strappato” e gli siano restituite tutte le somme versate in anticipo al costruttore (caparra e quant’altro). Oltre a ciò – ma solo se riesce a dimostrare di aver subito un danno – può pretendere il pagamento di un indennizzo.

Insomma, anche se nel contratto viene stabilito che il mancato rispetto del termine nella consegna dell’immobile non dà diritto all’acquirente di recriminare e contestare alcunché, tuttavia, quando tale ritardo risulta eccessivo, è comunque possibile chiedere al giudice la risoluzione del contratto preliminare e la restituzione degli anticipi.

A questo proposito possiamo citare la Cassazione la quale afferma che: l’inosservanza di un termine non essenziale previsto dalle parti per la esecuzione di un’obbligazione contrattuale, pur impedendo la configurabilità della risoluzione di diritto ai sensi dell’articolo 1457 cod. civ. in mancanza di una diffida ad adempiere, non esclude la risolubilità del contratto, a norma dell’articolo 1453 cod. civ., se si traduce in un inadempimento di non scarsa importanza e cioè se il ritardo, imputabile al debitore anche sotto il profilarsi dell’elemento soggettivo, superi ogni ragionevole limite di tolleranza.

 

Fonte 1: http://www.laleggepertutti.it/132490_il-costruttore-ritarda-nella-consegna-dellappartamento-tutele

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