Foglio di visita immobiliare, cosa comporta la firma?

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Sai a cosa serve la firma sul foglio di visita immobiliare e cosa comporta la sottoscrizione di questo documento? Facciamo chiarezza su questo aspetto che comporta effetti su entrambi gli attori della compravendita e che può portare ad incomprensioni.

Come agente immobiliare a Milano il mio obiettivo è quello di tutelare e rassicurare l’acquirente durante tutte le fasi della compravendita, a partire dalla prima visita. Questo è infatti il primo momento nel quale al cliente (o meglio potenziale acquirente) viene chiesta la firma su un documento.

È abitudine di molti agenti immobiliari non spiegare che cosa sia un foglio di visita immobiliare e quali impegni comporti la firma di questo documento nel caso in cui l’affare dovesse andare a buon fine. D’altro canto è abitudine anche di alcuni clienti far finta di non aver capito per evitare gli effetti economici di quella prima firma. Ti spiego nel dettaglio cosa significa questa firma.

Cos’è il foglio di visita immobiliare?

Partiamo dalle basi: il foglio di visita immobiliare è un documento che l’agenzia immobiliare sottopone al potenziale acquirente al momento della visita di un immobile.

Si tratta di una dichiarazione unilaterale nella quale l’interessato alla visita conferma di aver visto quell’immobile per la prima volta per il tramite di quella specifica agenzia immobiliare che gli sottopone la firma.

Il foglio contiene:

  • i dati anagrafici del visitatore,
  • l’identificazione precisa dell’immobile,
  • la data esatta della visita,
  • l’identificativo del proprietario,
  • i dati dell’agenzia o del mediatore,
  • alcune dichiarazioni da spuntare come appunto quella di aver preso visione e ricevuto informazioni sull’immobile per la prima volta in questa sede.

Solitamente viene firmato solo dall’interessato, ma non controfirmato dall’agenzia immobiliare né dal proprietario.

A cosa serve il foglio di visita immobiliare?

Come forse avrai già capito il foglio di visita immobiliare serve a dimostrazione dell’operato dell’agenzia immobiliare, ossia della sua intermediazione per facilitare l’acquisto di quel determinato immobiliare.

Serve in sostanza all’agente per dimostrare formalmente che il compratore ha visitato l’immobile grazie a lui e che quindi, in caso di compravendita, dovrà corrispondergli la dovuta provvigione in base all’art. 1755 del codice civile.

Dato che il ruolo dell’agente immobiliare è proprio quello di mettere in relazione due parti, viene da sé che il foglio di visita immobiliare, serve per testimoniare proprio che quel lavoro è stato svolto.

Si tratta in sostanza di una tutela del professionista contro potenziali acquirenti scorretti che, dopo aver sfruttato il lavoro dell’intermediario per visitare un immobile, vogliono procedere all’acquisto contattando direttamente il proprietario e evitando di pagare la provvigione che spetterebbe all’agenzia immobiliare.

A cosa NON serve?

Spesso si legge erroneamente che il foglio di visita immobiliare serve per dimostrare chi, tra diversi potenziali acquirenti, abbia la preferenza. Chi sostiene che la sottoscrizione di questo documento possa fungere come una sorta di diritto di prelazione dimentica che nella pratica chi prevale tra i due potenziali acquirenti è sempre chi scrive per primo una proposta d’acquisto.

Alcuni mediatori inoltre mascherano la firma del foglio di visita immobiliare come l’approvazione dell’informativa privacy. Si tratta di due cose ben distinte: la privacy infatti dev’essere fatta firmare dal professionista durante la visita per autorizzarlo al trattamento dei dati personali.

Ed infine, dulcis in fundo, il foglio non ha nulla a che vedere con eventuali accordi in merito all’aliquota della provvigione spettante all’agenzia immobiliare in caso di acquisto. Certo, il legame tra i due eventi è forte, ma dovrebbero essere tenuti separati.

Chi lo deve firmare e quando dura?

Nella pratica se a firmare il foglio di visita immobiliare è la moglie, il figlio o un’altra persona a te strettamente riconducibile, la sottoscrizione ha valenza legale anche nei tuoi confronti. Non basta insomma che qualcun altro abbia firmato il foglio per eludere il vincolo che si lega tra acquirente e agenzia immobiliare.

La firma sul foglio di visita immobiliare ha una validità di un anno. Questa normativa però subisce importanti deroghe in virtù di alcune variabili che possono subentrare nel caso specifico.

I diritti e i doveri che scaturiscono dalla firma di questo documento devono sempre sottostare ai principi di lealtà e buona fede.

Puoi rifiutarti di firmare il foglio di visita immobiliare?

Nella pratica infatti il potenziale cliente non è obbligato dalla legge a firmare (nessuno può essere mai obbligato a farlo), ma nella sostanza bisogna capire quali sono i motivi che spingono una persona a farlo.

I motivi per i quali le persone sono restie a firmare un foglio di visita sono due:

  • Ignoranza, ossia la mancanza di conoscenza di cosa significhi firmare questo documento;
  • Malafede, ossia un comportamento scorretto posto in essere con dolo.

Nel primo caso si tratta di una mancanza del tutto legittima e imputabile in capo ad una mancata chiarezza del professionista che ha omesso di spiegare cosa comporta una visita tramite agenzia.

Nel secondo caso si tratta di un comportamento disonesto tanto che l’ipotesi della mancata firma è uno dei motivi per i quali spesso i mediatori che non lavorano in esclusiva fissano il primo appuntamento ad una certa distanza dall’immobile in modo che, qualora il visitatore si rifiutasse di firmare, non saprebbe mai dove si trova l’immobile.

Foglio di vista firmato a due agenzie

C’è un’ultima situazione scomoda che può accadere qualora il foglio di visita venga siglato a due agenzie immobiliari differenti. Questo non accade qualora un’agenzia abbia in vendita l’immobile in maniera esclusiva, ma può accadere qualora due (o più agenzie) abbiano un mandato di vendita dello stesso immobile (o abbiano solo un accordo verbale.

In questo caso il foglio di via funge come prova scritta dell’esistenza di un contratto tra la prima agenzia e il cliente, avente data certa.

Secondo il principio di correttezza e buona fede dell’articolo 1375 del codice civile sarebbe considerato scorretto concludere il contratto con la seconda agenzia e, per questo motivo, l’acquirente potrebbe essere portato in giudizio per chiedere un risarcimento del danno.

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