Sospensione delle rate del mutuo: che cos’è e chi ne ha diritto

16 Gennaio 2024
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Per le famiglie in difficoltà economica, a partire dal dicembre 2017, con la Legge 244 è stato introdotto lo strumento della sospensione delle rate del mutuo ed è stato istituito il Fondo di Solidarietà presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Vediamo che cos’è la sospensione delle rate del mutuo, come funziona e chi ne ha diritto.

Che cos’è la sospensione delle rate del mutuo

Questa misura è stata pensata per dare un aiuto concreto ai nuclei familiari che per ragioni di improvvisa difficoltà economica non riescono a fare fronte al pagamento mensile delle rate del mutuo acceso presso un istituto di credito per l’acquisto della prima casa di abitazione. Pertanto, a fronte di determinati requisiti, si può richiedere di sospendere momentaneamente il pagamento delle rate. La richiesta va inoltrata alla banca presentando l’apposito modulo predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e una serie documenti attestanti la situazione lavorativa e finanziaria: il tutto verrà valutato ed eventualmente approvato da CONSAP, che sospenderà il mutuo entro 5 giorni. L’importo delle rate non pagate verrà corrisposto alla banca dal Fondo di Solidarietà. L’accesso a tale aiuto è gratuito, è valido solo per il mutuo sulla prima casa, prevede la corresponsione da parte del Fondo di Solidarietà del 50% degli interessi maturati durante il periodo di sospensione, può essere richiesto per un massimo di due volte e utilizzato per non più di 18 mesi complessivi.

Chi ha diritto alla sospensione delle rate del mutuo

Lo strumento di sospensione delle rate del mutuo non è garantito a tutti, ma soltanto a chi si trova in una situazione di comprovata necessità economica. Ecco in dettaglio quali sono i requisiti previsti per usufruire della sospensione delle rate: – la sottoscrizione di un mutuo non superiore a 400.000 euro; per i lavoratori autonomi e i professionisti con Partita IVA, la riduzione di almeno il 33% del fatturato, calcolata su base trimestrale; – per i lavoratori dipendenti, la sussistenza di una di queste situazioni, ossia la cessazione del rapporto di lavoro (a eccezione dei licenziamenti per giusta causa o alla risoluzione consensuale del contratto), la riduzione dell’orario di lavoro, il riconoscimento un’invalidità non inferiore all’80%, oppure la morte del lavoratore.

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