Proposta di acquisto non rispettata: cosa può fare il venditore?

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Una volta messo in vendita un immobile, raggiunto un accordo economico e firmato il compromesso, può capitare che l’acquirente, prima di procedere al rogito notarile, cambi idea e rinunci ad acquistare la casa.

Il venditore così subisce un danno dalla mancata vendita e sarà costretto a trovare un altro soggetto interessato all’acquisto, con un’inevitabile perdita di tempo e denaro.

Esiste però uno strumento utile per tutelarsi e far valere i propri diritti: la caparra confirmatoria.

Vediamo che cos’è e in quali casi il venditore può trattenerla.

La caparra come strumento per tutelarsi

Nella compravendita immobiliare, il venditore può richiedere il versamento da parte dell’acquirente di una caparra, definita confirmatoria.

A differenza dell’acconto, che è solamente un anticipo sul prezzo finale, essa per il venditore funge da garanzia del fatto che l’accordo venga effettivamente rispettato e il contratto di compravendita venga firmato dalla controparte.

La caparra non è obbligatoria, ma è consigliabile a tutela del venditore, il quale, in caso di inadempimento o di recesso ingiustificato dell’acquirente, può trattenere la somma di denaro versata a titolo di indennizzo della mancata compravendita.

L’entità della caparra, che deve essere versata al momento della firma del contratto preliminare, non è definita per legge, ma è oggetto di libero accordo tra le parti.

Quando il venditore può trattenere la caparra

Come detto, qualora la proposta di acquisto non venga rispettata, il venditore può tenere la caparra come risarcimento del danno subito.

Il venditore, inoltre, può anche decidere di rivalersi ulteriormente e agire in giudizio contro l’acquirente per chiedere l’esecuzione forzata del compromesso: tramite una sentenza, il Giudice trasferirà la proprietà dell’immobile, con tutti gli oneri conseguenti.

Ma in quali casi il venditore può davvero trattenere la caparra?

Si configura la sussistenza di un inadempimento contrattuale se l’acquirente agisce in uno dei seguenti modi:

– senza giustificato o provato motivo, dichiara di non voler più acquistare l’immobile;

non indica il nome del notaio che dovrà effettuare il rogito;

non si presenta dal notaio il giorno stabilito per il rogito;

non versa gli acconti stabiliti nel compromesso;

non accetta il contenuto del contratto di compravendita redatto dal notaio.

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