Documenti condominiali: quali visionare prima di acquistare casa

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Quando si acquista un immobile, i controlli da effettuare prima di fare il rogito sono davvero molti.

Un aspetto da non trascurare assolutamente è il controllo delle spese condominiali, per non incorrere in brutte sorprese.

Vediamo quali documenti visionare prima della compravendita di un appartamento.

Chi può richiedere i documenti condominiali

Per essere certi che non vi siano spese ancora dovute al condominio, prima di acquistare un immobile è fondamentale richiedere e visionare la relativa documentazione.

Va ricordato che per legge l’amministratore di condominio è tenuto a fornire tale documentazione solamente al condomino venditore, e non al futuro acquirente.

Infatti l’articolo 1130 del Codice Civile, comma 9, stabilisce espressamente che l’amministratore è tenuto a “fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso”, e l’acquirente non è ancora un condomino.

Deve essere quindi il condomino venditore a fare richiesta all’amministratore, che sarà tenuto a consegnargli le informazioni relative alla sua situazione condominiale.

L’acquirente quindi deve richiedere la collaborazione sia del venditore sia dell’amministratore di condominio.

I documenti da visionare

Colui che compra la casa deve accertarsi dello stato dei pagamenti degli oneri condominiali e di altri aspetti relativi al condominio.

Ecco quali sono i documenti che è necessario vedere in anticipo:

– il regolamento di condominio, in quanto esso regola tutti gli aspetti della vita condominiale in termini di diritti e doveri, per esempio l’uso delle parti comuni, i limiti a eventuali lavori, il cambio di destinazione d’uso, eventuali divieti, ecc.;

– le spese del proprietario venditore, in quanto vi sono dei limiti temporali alla possibilità di richiedere somme derivanti dal mancato pagamento di oneri condominiali passati, cioè l’acquirente è responsabile per il pagamento delle quote condominiali relative all’anno d’acquisto dell’immobile e a quello precedente, per le quali il condominio può richiedere il pagamento al nuovo proprietario, mentre nulla deve per quanto riguarda le spese degli anni antecedenti;

delibere e preventivi di lavori straordinari, poiché se sono già stati deliberati lavori di manutenzione straordinaria nel condominio, le relative spese devono essere pagate da chi era proprietario al momento in cui i lavori sono stati discussi in assemblea e sono stati approvati, anche se fattivamente non sono stati ancora effettuati;

– la documentazione relativa a eventuali cause in corso.

L’amministratore, quindi, su richiesta del proprietario venditore, dovrà rilasciare la cosiddetta liberatoria condominiale, un documento che attesta tutti questi aspetti, ossia debiti e crediti del venditore per l’anno in corso e per l’anno precedente, rate versate e non versate per spese ordinarie e straordinarie, liti pendenti o in corso di giudizio.

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