Disdetta del contratto di affitto: come funziona
Quando tra inquilino e proprietario è in essere un contratto di locazione abitativa, può sorgere l’esigenza di interrompere l’affitto per svariati motivi sia da parte dell’affittuario sia da parte del locatore.
Il recesso e la disdetta, però, possono avvenire solamente in alcuni casi, se ci sono determinate motivazioni e con alcune modalità previste dalla legge, in quanto il contratto di locazione ha una valenza giuridica ed è vincolante per entrambe le parti.
Vediamo quando e come inquilino e proprietario possono disdire il contratto di affitto.
Quando l’affittuario può disdire il contratto di locazione
Secondo la normativa vigente che disciplina le locazioni degli immobili a uso abitativo – Legge 392/78, articolo 27 – il conduttore può recedere in qualsiasi momento dal contratto e la disdetta va comunicata al locatore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
I tempi dipendono da ciò che è indicato o meno nel contratto.
Infatti, in alcuni casi al momento della stesura e della sottoscrizione dello stesso, proprietario e inquilino, accordandosi sui tempi, inseriscono nel contratto di affitto la durata del preavviso che deve essere rispettata dal conduttore.
Qualora invece il contratto non contenga tale indicazione, il preavviso deve essere comunicato almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso diventa esecutivo.
L’inquilino può dare disdetta anticipata qualora ricorrano dei motivi gravi e imprevedibili, non sussistenti al momento della stipula e intervenuti successivamente, quali:
– perdita improvvisa del posto di lavoro;
– trasferimento in un’altra città per ragioni familiari o lavorative;
– ingrandimento del nucleo familiare.
Quando il proprietario può disdire il contratto di affitto
Anche il proprietario dell’immobile locato può recedere dal contratto e anch’egli ha l’obbligo di comunicarlo all’inquilino con un preavviso di 6 mesi.
Il locatore può farlo solamente alla prima scadenza utile a seconda della tipologia di contratto – dopo 4 anni per quello a canone libero e dopo 3 anni per quello a canone concordato – e solo qualora vi sia un giustificato motivo.
Le motivazioni previste dalla legge per dare disdetta sono le seguenti:
– il proprietario ha necessità di mettere in vendita l’abitazione;
– il proprietario ha bisogno di rientrare nel possesso della casa per sé o per il proprio nucleo familiare;
– l’inquilino ha la possibilità di trasferirsi in un’altra abitazione all’interno dello stesso comune;
– l’inquilino non occupa continuativamente l’immobile;
– l’immobile presenta gravi danni strutturali e deve essere ristrutturato o ricostruito.
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