Compravendita di un immobile: cosa paga il venditore?

La tassazione della plusvalenza: cos’è
Nella maggior parte dei casi, a differenza dell’acquirente, il privato che vende un bene immobile non deve pagare alcuna tassa. L’unica tassazione a cui egli è sottoposto in alcuni casi previsti dalla Legge – articoli 67 e 68 del TUIR Testo Unico delle Imposte sui Redditi – è quella relativa alla plusvalenza. La plusvalenza non è altro che il guadagno che si ottiene con la vendita e che equivale alla differenza rispetto al prezzo di acquisto dell’immobile per via dell’aumento del valore dello stesso. Tale guadagno verrà dunque inserito nella sezione “redditi diversi” all’interno della dichiarazione dei redditi. In alternativa, il venditore può versare il dovuto alla stipula l’atto di vendita direttamente al notaio, che applicherà l’imposta sostitutiva del 26%.
In quali casi non si paga la tassa sulla plusvalenza
La tassazione della plusvalenza a carico di chi vende casa non è prevista in tutti i casi di compravendita. Il venditore è esente dal pagamento di questa imposta in tutti quei casi in cui si esclude la presenza di un intento speculativo, ossia: – se l’abitazione è stata la residenza del proprietario o di un suo familiare per la maggior parte del tempo che è intercorso tra l’acquisto e la vendita; – se l’immobile è pervenuto al proprietario tramite una successione; – se l’immobile è stato acquistato da più di cinque anni.
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