Contratti preliminari di Compravendita e Dichiarazioni di Successione: sospensione dei termini

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L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 ha disposto alcune misure che riguardano i contratti preliminari di compravendita e le dichiarazioni di successione, atti che sono stati deliberati per far fronte ai disagi causati dall’emergenza Covid-19.

Dichiarazione di Successione: sospensione dei termini

Ai sensi dell’art. 62 del decreto legge 17 marzo 2020 – n.18, con la circolare 8/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono sospesi i termini per presentare le dichiarazioni di successione (normalmente entro un anno dalla morte), che scadono nel periodo che va dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020.

Tutte le dichiarazioni di successione in scadenza possono essere quindi presentate entro il 30 giugno 2020, unitamente al versamento delle imposte ipotecarie, catastali e tributi indiretti. Qualora si intendesse presentare comunque la dichiarazione di successione in questo periodo si dovranno versare contestualmente i relativi tributi indiretti e le imposte.

 

Contratti preliminari di Compravendita: sospensione dei termini di registrazione.

Un chiarimento si è reso necessario anche per rispondere ai dubbi sollevati in questo periodo dagli operatori circa i termini di registrazione dei contratti preliminari di compravendita: questi ultimi devono infatti intendersi sospesi se in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, per effetto dello stesso articolo e del decreto legge sopra citato.

Anche per la registrazione degli atti privati è previsto lo slittamento dei termini di registrazione entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.
Resta valida la necessità di eseguire il versamento dell’imposta di registro entro i termini di legge previsti in 20 giorni dalla sottoscrizione. La proroga è da intendersi applicabile infatti alla sola registrazione dell’atto.

La sospensione riguarda inoltre la registrazione degli atti redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata (cartacea o telematica). Gli atti notarili, invece, dovranno come di prassi essere registrati con modello unico telematico contestualmente all’esecuzione della trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari, nei tempi prestabiliti.

Per evitare disparità di trattamento tra i soggetti obbligati a richiedere la registrazione, la sospensione è applicabile sia agli atti pubblici, alle scritture private autenticate e a quelle prive di autentica sia in forma cartacea che telematica.

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