Compravendita: cosa fare se il proprietario non vuole più vendere?

3 Maggio 2024
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Può capitare che, dopo la firma del compromesso e dopo il versamento della caparra, il proprietario del’immobile non intenda più venderlo e si tiri indietro. L’acquirente in questi casi non solo perde la casa che desiderava, ma deve recuperare l’importo versato. Ma cosa può fare? Vediamo cosa dice la legge e quali sono i diritti dell’acquirente.

Quali sono i passaggi per l’acquisto di un immobile

L’acquisto di un immobile prevede un preciso iter. Chi vuole comprare, dopo aver trovato la casa che gli interessa, deve procedere a fare una proposta d’acquisto tramite l’agenzia immobiliare. Se il venditore la accetta, viene poi stipulato un compromesso o contratto preliminare: con esso le parti si impegnano reciprocamente alla compravendita davanti a un notaio e l’acquirente versa una caparra. Va sottolineato che il compromesso non è un atto, ma solo un impegno tra proprietario e acquirente che non ha effetti sul passaggio di proprietà: sarà soltanto il rogito a trasferire la titolarità del bene. Pertanto, anche se l’acquirente ha già versato la caparra a conferma della serietà dell’impegno preso, in questa fase il venditore può cambiare idea e non voler più procedere alla vendita.

Cosa può fare l’acquirente se il proprietario cambia idea

L’acquirente per tutelarsi dispone di diversi strumenti, a seconda di cosa è contenuto nel contratto preliminare. Se nel compromesso sono indicati la data in cui le parti devono recarsi dal notaio o il termine ultimo in cui devono essere comunicati nome del notaio e giorno del rogito, il mancato rispetto della scadenza da parte del venditore è un inadempimento contrattuale. In questo caso l’acquirente può ricorrere al Tribunale per chiedere una di queste due cose: – il passaggio di proprietà coattivo, effettuato dal Giudice tramite una sentenza che ha lo stesso valore del rogito notarile; – la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, con la restituzione del doppio della caparra versata. Se invece nel compromesso non è indicata alcuna data, l’acquirente deve inviare al venditore una lettera di diffida, che indichi il termine entro cui il venditore deve presentarsi dal notaio e specifichi che, nel caso non si presentasse, il contratto è da considerarsi annullato, dopodiché l’acquirente dovrà ricorrere al Tribunale per il risarcimento.

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