Che cos’è il trust e come funziona

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Il trust è un istituto giuridico molto particolare che permette di mantenere separati alcuni beni dal resto del patrimonio.

Vediamo che cos’è esattamente e come funziona.

 

Che cos’è il trust

L’istituto giuridico del trust deriva dall’ordinamento giuridico anglosassone e a oggi non è ancora molto diffuso in Italia, dove però è riconosciuto dal 1992 a seguito della ratifica della “Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento” adottata a L’Aja l’1 luglio 1985.

 

Nel trust vi sono tre figure.

In primo luogo, il soggetto che costituisce il trust, detto disponente, è l’originario proprietario del bene.

Vi è poi il fiduciario, detto anche “trustee“, che è colui che riceve il bene e lo amministra.

Infine, vi è il beneficiario: nel suo interesse è costituito il trust.

Quest’ultimo, a seconda delle disposizioni contenute nell’atto, può essere beneficiario del reddito, cioè è destinato a conseguire le utilità che derivano dai beni in trust, oppure beneficiario finale, ossia è colui al quale, al termine del trust, saranno trasferiti i beni che ne sono oggetto.

 

Il trust viene costituito tramite atto notarile, detto atto costitutivo di trust, il quale stabilisce chi sono il fiduciario e il beneficiario e qual è la durata del trust stesso.

Nel cosiddetto “trust di scopo“, invece, può essere assente la figura del beneficiario, in quanto si tratta di un trust che non viene fatto a beneficio di qualcuno, ma per il perseguimento di uno scopo specifico, per esempio una finalità caritatevole o di beneficienza, al quale saranno destinati i proventi del bene in trust o il bene stesso.

Quali sono le conseguenze del trust sui beni

La conseguenza principale dell’istituzione di un trust è la separazione patrimoniale dei beni che ne sono oggetto.

Innanzitutto ciò riguarda il disponente, colui che è il proprietario di un bene e che decide di affidarlo al trust.

Tale bene quindi esce dal patrimonio del disponente e non può essere aggredito da eventuali creditori, in quanto appunto il disponente non è più il proprietario del bene affidato al trust.

 

Lo stesso vale sia per il beneficiario, in quanto il bene oggetto del trust non è ancora di sua proprietà, sia per il fiduciario, in quanto il bene che amministra per conto del trust è separato dal suo patrimonio personale e non ne fa parte.

 

Pertanto, i beni facenti parte di un trust possono essere aggrediti solo dai creditori del trust stesso.

Ciò significa che tali beni vengono tutelati in ragione di un fine meritevole o a protezione di un soggetto fragile a cui in ultima battuta saranno destinati.

Il Legislatore italiano ha voluto riconoscere espressamente la legittimità e gli effetti giuridici di separazione patrimoniale del trust tramite la Legge n. 112 del 22 giugno 2016, entrata in vigore dall’1 gennaio 2017, con la quale sono state introdotte delle agevolazioni per favorire l’assistenza, la cura e la protezione dei soggetti con grave disabilità promuovendo di fatto la costituzione di un trust a tale scopo.

 
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