L’istituto giuridico dell’amministrazione di sostegno, introdotto nel nostro ordinamento dalla L. 9.1.2004 n. 6, è finalizzato alla protezione delle persone particolarmente fragili / deboli, creando appunto un “sostegno” / supporto che sorregga l’autonomia residua (se possibile) del soggetto, adattandosi alle esigenze concrete della persona.
La legge, infatti, ha “la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente” (art. 1).
La suddetta legge è stata recepita dagli artt. 404 e segg. del Codice Civile.
L’AdS può essere disposta nei confronti della persona “che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi” e quindi anche di gestire i propri beni, anche immobili.
La persona destinataria del provvedimento viene chiamata “beneficiario”.
Due sono quindi i requisiti previsti ex lege:
1. la menomazione fisica o psichica (elemento soggettivo, che attiene all’individuo), che deve necessariamente causare e/o avere come conseguenza la
2. impossibilità di provvedere ai propri interessi (elemento oggettivo).
I due elementi devono essere collegati tra loro in termini di causa-effetto.
Con specifico riferimento a casi concreti, la nomina di un AdS viene disposta a favore di (ad es.):
• persone affette da infermità mentali e menomazioni psichiche: patologie psichiatriche, ritardo mentale, Sindrome di Down, autismo, Alzheimer, demenze, abuso di sostanze alcooliche e stupefacenti,
• persone affette da prodigalità, shopping compulsivo, ludopatia (Cass. Civ. 7.3.2018 n. 5492).
• persone affette da infermità fisiche di vario genere: ictus, malattie degenerative o in fase terminale, handicap fisici e motori, condizioni di coma e stato vegetativo, patologie tumorali.
I soggetti che possono proporre – avanti al Tribunale in persona del Giudice Tutelare – ricorso per la nomina di un AdS sono i seguenti (artt. 406 e 417 c.c.):
• Pubblico Ministero;
• lo stesso beneficiario;
• il coniuge;
• una persona stabilmente convivente;
• i parenti entro il quarto grado;
• gli affini entro il secondo grado;
• il tutore dell’interdetto;
• il curatore dell’inabilitato;
• chi è unito civilmente in favore del proprio compagno.
I soggetti che invece devono proporre ricorso sono, ex art. art. 406 c. 3 c.c., “i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno”.
In questi casi i Servizi Sociali hanno un’alternativa:
a) proporre direttamente ricorso al Giudice Tutelare
b) segnalare alla Procura della Repubblica le circostanze a loro note: sarà poi la Procura a valutare l’eventuale proposizione del ricorso.
La procedura
Ai sensi degli artt. 404 e 407 c.c. la parte interessata deposita il ricorso per la nomina dell’AdS presso il Tribunale -Ufficio del Giudice Tutelare- del luogo di residenza o domicilio del beneficiario.
Oltre agli elementi generali previsti per l’atto introduttivo, è essenziale produrre adeguata documentazione che dimostri:
- le condizioni di salute e di vita del beneficiario (tramite certificati medici, perizie mediche ecc.),
- la situazione reddituale e patrimoniale del beneficiario (tramite estratti c.c. bancari, visure catastali, visure immobiliari, atti notarili ecc.)
Il tutto finalizzato ad illustrare la situazione complessiva del beneficiario.
a) Se non sussistono particolari ragioni di urgenza il Giudice Tutelare, letto il ricorso, fissa con decreto la data di udienza per l’audizione del beneficiario e per la convocazione del ricorrente e degli altri soggetti interessati (congiunti, conviventi, ecc.) indicati nell’art. 406 c.c.
Successivamente ricorso e decreto devono essere notificati, a cura del ricorrente, al beneficiario; il tutto deve essere comunicato agli altri soggetti interessati.
Segue la fase istruttoria, che si conclude con decreto motivato e immediatamente esecutivo del G.T.
b) Se, viceversa, sussistono particolari ragioni d’urgenza il Giudice Tutelare, subito dopo il deposito del ricorso, può adottare d’ufficio -inaudita altera parte- i provvedimenti necessari per la cura della persona e per la conservazione e l’amministrazione del patrimonio, anche nominando un AdS provvisorio.
La fase istruttoria (di cui parleremo sul nostro Magazine di febbraio 2021) seguirà successivamente, e la misura di protezione potrà essere confermata o revocata con decreto definitivo.