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3 Agosto 2023
Come avviene in inverno a causa del freddo, anche in estate
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La comunicazione di inizio lavori viene introdotta nel 2010 dalla Legge 73 che modifica l’Art. 6 del Testo Unico dell’edilizia Dpr 380/01. Con questa norma al comma 2 dell’ art. 6 sono definiti gli interventi rientranti nell’attività edilizia libera che possono essere quindi realizzati senza titolo abilitativo ma con una comunicazione inviata anche in modo telematico all’ufficio tecnico del Comune
Si può usufruire di questo strumento semplificato solo se vengono rispettate le normative antisismiche, energetiche, antincendio, igienico sanitarie, ed altre prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali (Piano regolatore e Regolamento edilizio).
Gli interventi possibili con Comunicazione Inizio Lavori sono:
Manutenzione straordinaria senza interventi strutturali
Lavori di frazionamento e accorpamento delle unità immobiliari
Opere temporanee per un massimo di 90 giorni
Opere di pavimentazioni esterne
Intercapedini e locali tombati
Vasche di raccolta delle acque
Pannelli solari e fotovoltaici per edifici fuori dai centri storici
Aree ludiche senza fini di lucro
Sono permessi con la Comunicazione Inizio Lavori gli interventi di manutenzione straordinaria sempre che non vi siano interventi strutturali o non cambino i parametri urbanistici.
Rispetto agli altri interventi dell’elenco è necessario consegnare al Comune, oltre alla comunicazione, anche una relazione asseverata di un tecnico abilitato, disegni di progetto (ante, post, intra operam) e la dichiarazione di rispetto delle normative urbanistiche locali.
Per questo la Comunicazione per interventi di manutenzione straordinaria si chiama CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) o, come a Milano, CIAL (Comunicazione di Inizio Attività Edilizia Libera).
Il tecnico abilitato deve inoltre dichiarare di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa e con il committente e che gli interventi non prevedono il rilascio di un titolo abilitativo. E’ quindi il tecnico a caricarsi della responsabilità di dichiarare se i lavori possono essere realizzati solo con una semplice comunicazione.
Pratica
La CILA permette interventi di manutenzione straordinaria
La CIL Asseverata (CILA) è molto utilizzata per la tipica ristrutturazione di un appartamento che spesso ricade in manutenzione straordinaria. Quando invece ricade in manutenzione ordinaria è possibile cominciare i lavori senza alcuna comunicazione.
La difficoltà sta nel capire quando gli interventi sono compresi nella ordinaria o nella straordinaria. In generale quando si cambia la distribuzione degli ambienti con la demolizione e costruzione di tramezzi si ricade in manutenzione straordinaria. Quando si cambiano le finiture ed i rivestimenti in manutenzione ordinaria. Ma non è sempre semplice capire in quale tra le due categorie si ricade perchè ogni comune ha un proprio regolamento edilizio
Per la ristrutturazione di un appartamento la pratica usata dagli anni ’80 fino al 2010 era la DIA (Denuncia Inizio Attività) che obbligava ad attendere 30 giorni prima di iniziare i lavori. La CILA invece permette di iniziare immediatamente dopo la consegna al Comune.
Le altre opere ricadenti nel comma 2 dell’Art.6 (attività edilzia libera) possono essere realizzate con una semplice comunicazione (CIL) senza l’asseverazione di un tecnico abilitato. Solitamente i comuni mettono a disposizione la modulistica che il committente può riempire e consegnare autonomamente.
La differenza principale tra CIL e CILA, quindi è che la CILA necessita dell’asseverazione di un tecnico abilitato (architetto, geometra o ingegnere) mentre la CIL può essere presentata direttamente dal proprietario.
La Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) consente al cittadino di eseguire, nell’immobile di sua proprietà, alcuni lavori edilizi di limitata entità, dopo aver presentato all’Amministrazione comunale un’apposita segnalazione (Scia) asseverata da un tecnico abilitato.
La Scia è un titolo edilizio, al pari del Permesso di costruire, che si forma solo se sussistono tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Nella Scia, in particolare, la legge delega la verifica di tutti i requisiti necessari al privato che, con il supporto del tecnico di fiducia, attesta e autocertifica l’esistenza dei presupposti per la realizzazione dell’intervento.
Nel caso in cui sia necessario acquisire, in via preliminare, pareri o atti di assenso di altri uffici o di altre amministrazioni il cittadino può richiedere, contestualmente alla presentazione della Scia, che gli stessi siano acquisiti direttamente dall’Amministrazione comunale (Sportello Sue); in tale caso i lavori possono essere iniziati solo dopo aver ricevuto, da parte dello Sportello Sue, la comunicazione dell’avvenuta acquisizione dei predetti atti di assenso.
Quando può essere presentata?
La Scia può essere presentata per alcune ipotesi di trasformazione edilizia degli immobili esistenti che non incidono in modo rilevante sul territorio, ad esempio per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo che riguardano anche parti strutturali degli edifici, ovvero per gli interventi di ristrutturazione edilizia “leggera” (come definiti dall’art. 3 comma 1 lett. d) del DPR 380/2001), oppure per la realizzazione di varianti ai permessi di costruire che non configurano variazioni essenziali ( art. 22 commi 2 e 2-bis del DPR 380/2001).
Per una precisa indicazione degli interventi soggetti a Scia si rinvia a quanto disposto nell’allegato A- Sezione II Edilizia – del D.Lgs 222 del 25/11/2016.