Controversie Condominiali: chi è che fa questo (Rumore)? - Magazine Morabito Immobiliare

Controversie Condominiali: chi è che fa questo Rumore?

Marzo 01, 2021 Di ,

A cura di Avv. Michela Arosio


Un problema purtroppo comune: i rumori molesti costituiscono le motivazioni più frequenti delle controversie condominiali.



Gli esempi possono essere tra i più vari: la televisione con il volume troppo alto, l’impianto stereo che scarica all’esterno la potenza dei suoi watt i giochi dei bambini, le scarpe con i tacchi a spillo, gli zoccoli calzati durante le faccende domestiche…

La legge 26/10/1995 numero 447 regola i principi fondamentali su questo tema. A tale merito va precisato che non esiste una soglia oltre la quale la normale tollerabilità è superata, così i giudici, dovendosi rifare anche alle condizioni ambientali, si sono espressi, tramite le loro sentenze, in maniera diversa a seconda dei casi.

È rilevante anche la rumorosità di fondo della zona, cioè quel complesso di suoni di varia natura e spesso non identificabile (voci, veicoli), continui e caratteristici del territorio stesso, nei quali si inseriscono di volta in volta i rumori più intensi. Vale la pena riferire alcune situazioni in cui i giudici hanno ravvisato il superamento della normale tollerabilità, non senza ricordare che la valutazione viene fatta caso per caso, - come detto - in relazione alle condizioni tempo e luogo e alla reazione dell’uomo medio. Sono state considerate immissioni rumorose quelle prodotte dal funzionamento dell’impianto di riscaldamento e da quello di un’autoclave, il suono di una batteria e quello delle campane.

I casi più gravi di immissioni rumorose possono sfociare nel reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, così come previsto dal già citato articolo 659 codice penale
La norma sanziona il trasgressore con l’arresto fino a 3 mesi e con l’ammenda fino a 309 euro, e nel caso delle campane, se il limite massimo di 3 decibel è stato superato tanto da procurare un danno biologico, il parroco è tenuto al risarcimento e a riportare le immissioni entro il consentito.

La giurisprudenza ha evidenziato 
che per far scattare la figura criminosa occorre che i rumori arrechino disturbo non solo alle persone occupanti un appartamentoma devono coinvolgere nel fastidio anche altre persone residenti nel condominio; in caso contrario la condotta ha valenza puramente civilistica e va inquadrata nei rapporti di vicinato

Per quanto riguarda la tutela delle immissioni rumorose nell’ambito condominiale (e non tra singoli condomini) il soggetto danneggiato deve contattare l’Amministratore affinché ponga fine al fastidio. Se l’invito non sortisce alcun effetto è possibile adire le vie legali (nel caso di specie il Giudice di Pace) affinché venga disposta una consulenza tecnica d’ufficio finalizzata a stabilire l’intensità e la durata del rumore. In alcune ipotesi è stata persino ritenuta ammissibile la prova testimoniale al fine di accertare il livello di rumorosità. Una volta dimostrata la violazione si può ottenere oltre al risarcimento del danno patito anche la riconduzione del fenomeno nei limiti della norma.
Nei casi più gravi
è possibile ottenere
dall’autorità giudiziaria un
provvedimento d’urgenza.

"Se l’amministratore non riesce a far cessare il rumore, si può richiedere l'intervento di un avvocato"

INFO
STUDIO LEGALE AROSIO DONI Monza (MB)

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© MORABITO IMMOBILIARE. RIPRODUZIONE RISERVATA

Marzo 2021
Letto 1814 volte Ultima modifica Lunedì, 12 Aprile 2021 13:34
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BUONA LETTURA E BUONA ESTATE

Francesco Morabito

 

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Hanno collaborato: Michela Arosio, Massimo Brambilla, Anastasia Bellegoni, Elisabetta Romanò, Federico Sella.

Segreteria di Redazione: Fabiola Arienti

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