Trust: cosa può esserne oggetto e quali imposte si pagano
Il trust è un istituto giuridico che consente di separare alcuni beni dal resto del patrimonio personale, in modo tale da tutelarli in favore di un beneficiario finale.
Ma quali beni il disponente può inserire nel trust? E quanto costa la sua costituzione a livello di imposte?
Vediamo cosa dice la legge in proposito.
Quali beni possono essere affidati a un trust
Diversamente da quanto si possa pensare, il disponente può affidare al trust qualsiasi tipo di bene, e non solamente una proprietà immobiliare.
Colui che costituisce il trust quindi può scegliere liberamente i beni che esso deve avere per oggetto.
Possono essere affidati al trust beni sia immobili che mobili, sia materiali che immateriali, così come sia beni del patrimonio personale sia quelli facenti parte di attività lavorative.
Ecco in particolare quali sono i beni che si possono inserire in un trust:
– proprietà immobiliari;
– beni mobili registrati, come automobili o yacht;
– beni mobili non registrati, per esempio opere d’arte o gioielli;
– proprietà e proventi di attività imprenditoriali;
– strumenti finanziari, come azioni e obbligazioni;
– quote societarie;
– titoli di credito verso terzi.
Come vanno calcolate le imposte da pagare sul trust
La legislazione italiana prevede che al trust sia applicata la normativa fiscale prevista per le donazioni e per le successioni, ai sensi del Decreto Legislativo n. 346/1990, così come precisato anche in alcune circolari dell’Agenzia delle Entrate.
Il trasferimento dei beni dal disponente al trustee o fiduciario è soggetto all’imposta di donazione con aliquota proporzionale calcolata sulla base del grado di parentela sussistente tra disponente e beneficiario del trust.
In particolare, le aliquote applicate sono:
– il 4%, nel caso in cui il beneficiario sia un erede in linea retta del disponente, quale un genitore o un figlio, oppure il coniuge;
– il 6%, nel caso in cui il beneficiario sia un parente come un fratello, una sorella, uno zio, un cugino, un figlio di un fratello;
– l’8%, se il beneficiario ha un grado di parentela oltre il terzo grado o non ha alcuna parentela con il disponente.
Alla cifra così determinata, se con il trust vengono trasferiti beni immobili, vanno poi aggiunte le imposte ipotecarie e catastali, nella misura rispettivamente del 2% e dell’1%, a meno che il beneficiario non sia un portatore di handicap, nel qual caso vi è l’esenzione dal pagamento di queste imposte.
Le suddette aliquote del 4%, del 6% e dell’8% vanno applicate sul valore netto complessivo dei beni vincolati dal trust eccedente le soglie di franchigia, anch’esse calcolate sulla base del rapporto di parentela tra disponente e beneficiario, oltre che della condizione del beneficiario.
Le franchigie prevedono l’esenzione dal pagamento di tali imposte fino a:
– 1.000.000 euro per il coniuge e i parenti in linea retta, ossia genitori e figli;
– 100.000 euro per ciascun fratello e sorella;
– 1.500.000 euro per i soggetti con gravi disabilità.
Va precisato infine che il successivo trasferimento dei beni dal trustee al beneficiario non viene tassato ulteriormente.