TARI: Modalità diverse per ogni Comune
Partendo dal presupposto che tutti i cittadini producono a vario titolo dei rifiuti, tutti i cittadini devono condividere il costo del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento rifiuti: La Tari.
Quindi produrre della spazzatura è già un motivo per pagare la Tari?
No! Lo è anche non produrla!
Ci spieghiamo meglio: basta essere potenzialmente in grado di farlo!
Ovviamente da Comune a Comune vengono applicate delle eccezioni:
– chi possiede un appartamento vuoto, con le utenze staccate, deve pagare la Tari? In linea generale sì. Perché, come detto, la legge chiede il versamento della tassa per i locali in cui si possono produrre dei rifiuti.
– Ma se non ci vive nessuno? Questo è soggettivo, da Comune a Comune. Alcune amministrazioni locali chiedono, comunque, il pagamento della tassa se nell’appartamento non abitato ci sono mobili e utenze attive.
– Ad altre amministrazioni, invece, basta che ci siano i mobili. Forse perché dentro ci sia qualcuno che si arrangia con una torcia a pile, si riscalda con le coperte e si lava con l’acqua minerale…?
Tari: chi paga e per che cosa non si paga
Non su ogni superficie si deve pagare la Tari. Da che cosa dipende? Non certo dalla quantità di spazzatura che viene prodotta ma dal luogo in cui se ne produce o da quanto lo si utilizza.
Per quanto riguarda i privati (cioè non le aziende), sono escluse dal pagamento della Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali: un parcheggio o il giardino di casa, il cortile, il balcone o il terrazzo.
Non sono da calcolare per il pagamento della Tari nemmeno le aree comuni di un condominio (l’androne del palazzo, le scale…), a meno che vengano occupate in via esclusiva.
…Ma chi paga?
La tassa va corrisposta da chiunque possieda o detenga locali o aree in cui vengono prodotti dei rifiuti. Se quei locali o quelle aree rispondono a più possessori o detentori, l’importo della tassa non cambia, ma va pagata in solido da tutti.
La persona che, invece, detiene l’area o il locale per meno di sei mesi nello stesso anno solare non dovrà pagare la Tari. Lo farà al suo posto il possessore dell’area o del locale.
Toccherà, infine, al gestore dei servizi comuni versare la Tari per i locali in multiproprietà. La tassa sarà dovuta sia per i locali, sia per le aree scoperte di uso comune sia per quanto utilizzato in modo esclusivo dai singoli possessori o detentori.
Quando e Quanto?
La Tari fa parte dell’Imposta Unica Comunale , pertanto, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o la detenzione di locali o aree di pertinenza.
La data è indicativa perché, anche in questo caso, sono i singoli Comuni a decidere nei propri regolamento eventuali modifiche.
Il “Quanto” può variare da una città all’altra, a seconda di quanto deciso dai singoli Enti locali.
Di norma, si tende ad applicare il criterio secondo cui, per le abitazioni, si paga in base alla superficie calpestabile ed al numero degli occupanti [1]. Questo perché, almeno in teoria (tranne in qualche raro caso particolare che sarebbe curioso conoscere), una famiglia di cinque persone produce più rifiuti di un single.
E chi non paga o non fa la dichiarazione? La sanzione prevista per il mancato pagamento dell’importo comunicato nell’avviso bonario è del 30%.
Il Comune, però, può notificare atti di accertamento o per infedele denuncia, cioè per avere dichiarato il falso. Qui la sanzione sale: dal 50% al 100%. Peggiora le cose chi la denuncia non la fa per nulla: la sanzione oscilla tra il 100% e il 200%
Fonte: http://www.laleggepertutti.it/131464_tariffe-tari-le-diverse-modalita-applicate-dai-comuni
[1] Dpr 158/99.
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