Se l’Amministratore latita

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Se l’amministratore latita, può un condòmino commissionare un intervento di manutenzione alle parti comuni e provvedere al pagamento?

In base all’articolo 1134 c.c., come modificato dalla L. 220/2012, il condòmino che si prende carico di gestire le parti comuni senza previa autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto a essere rimborsato, almeno che non si tratti di spesa urgente.

In materia di spese per la cosa comune, nell’articolo 1134 c.c. viene specificato che il diritto al rimborso, è riconosciuto dall’articolo 1110 c.c. a colui che, in caso di trascuratezza degli altri partecipanti o dell’amministratore, abbia sostenuto spese (anche se non urgenti) indispensabili per la conservazione della cosa comune, e lo stesso diritto viene riconosciuto dall’articolo 2031 c.c. a colui il quale abbia sostenuto spese necessarie o utili.

Cosa si intende per spesa urgente? È una spesa necessaria a evitare che si danneggi un bene comune. Un esempio: un spesa per evitare la caduta di tegole dal tetto.

Il condòmino che chiede l’esecuzione di lavori urgenti, deve richiederli direttamente all’amministratore che dovrà convocare l’assemblea.
Se ciò non dovesse accadere, sarà il condòmino stesso a dover convocare l’assemblea secondo quanto previsto dall’articolo 66 disp. att.
Se neanche l’assemblea provvede, il condòmino può ricorrere, come descritto nell’articolo 1105 c.c., al Tribunale perché provveda al posto dell’assemblea per la nomina di un amministratore ad acta.

Fonte di ricerca: http://www.ilcondominionuovo.it/novita/blog/inerzia-dellamministratore-cosa-fare-in-caso-di-spesa-urgente/

 

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