L’importanza della convocazione d’assemblea

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Che cosa può comportare il mancato invio della convocazione all’assemblea di condominio da parte dell’amministratore? In caso di votazione per questioni importanti all’ ordine del giorno, quali tutele si hanno?
In assenza di convocazione non basterebbe un invito per passaparola, email o lettera semplice?

La giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite (Cass. sent. n. 16081/2016) dà una risposta:
L’assemblea tenutasi senza che anche un solo condomino sia stato convocato o sia stato regolarmente convocato è semplicemente annullabile.
L’annullamento deve però essere richiesto il tempi molto brevi da parte dell’ “assente”, in particolare 30 giorni dalla data in cui l’amministratore invia a casa il verbale della riunione (anche in questo caso deve trattarsi di consegna formale, tramite mezzi di comunicazione che attestino l’effettivo recapito), nel caso in cui l’amministratore non consegni verbale si può agire in giudizio senza termini massimi.

Il condomino non ha alcun dovere di attivarsi per conoscere le decisioni adottate dall’assemblea. Al contrario egli deve limitarsi ad attendere il recapito, al proprio indirizzo, del relativo verbale che le contenga. Solo se l’amministratore gli notifica tale documento sorge la presunzione di conoscenza delle votazioni assembleari e, quindi, decorre il termine di 30 giorni per impugnare la delibera

 

 

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/131798_se-lamministratore-di-condominio-non-invia-la-convocazione-dassemblea

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