Quando un immobile è considerato di lusso?
Quando si tratta di immobili, tutti hanno una propria idea di cosa sia un’abitazione di lusso, e la identificano come una casa particolarmente bella, spaziosa, rifinita con materiali pregiati e dotata di ogni comfort.
Ma dal punto di vista legislativo esiste un criterio per individuare un immobile di lusso?
Le normative indicano in modo preciso quali caratteristiche un’abitazione debba possedere per essere considerata tale: ciò è importante sia a livello commerciale per la determinazione del suo valore, sia a livello fiscale per il calcolo delle tasse e l’esclusione da bonus e agevolazioni.
La superficie di un immobile di lusso: cosa dice la Legge
Il Decreto Ministeriale Lavori pubblici del 2 agosto 1969 all’articolo 6 ha definito come abitazione di lusso l’unità immobiliare che abbia una superficie superiore ai 240 metri quadrati.
Un ulteriore punto fermo in merito è stato dato poi da un pronunciamento della Corte di Cassazione in merito a un ricorso di un contribuente circa la sua esclusione dalle agevolazioni fiscali per la prima casa.
Si tratta dell’Ordinanza n. 1538 del 25 gennaio 2021.
In essa, si ribadisce che per stabilire se un’abitazione è da considerarsi di lusso, occorre fare riferimento alla superficie utile complessiva.
Se un immobile per essere considerato di lusso deve superare i 240 mq, da questo calcolo però devono essere esclusi balconi, scale, terrazze, soffitte, cantine e posti auto.
Essi, pur essendo abitabili, non sono utilizzabili per le attività quotidiane: si introduce così il concetto di utilizzabilità, a prescindere dalla sola abitabilità.
Altri requisiti di un’abitazione di lusso
Vi sono poi altri requisiti per individuare questo tipo di immobile.
Sono da considerarsi di lusso anche:
– le costruzioni realizzate su un terreno coperto e di pertinenza, il cui costo supera di una volta e mezza il valore della sola costruzione;
– le abitazioni unifamiliari dotate di una piscina di almeno 80 metri quadri oppure di campi da tennis di almeno 650 metri quadri;
– le costruzioni realizzate su aree destinate ad abitazioni unifamiliari con lotti non inferiori ai 3000 mq;
– le abitazioni costruite su aree destinate a ville e parchi privati dagli strumenti urbanistici.
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