Bonus barriere architettoniche: per quali lavori spetta e come calcolarlo

Per quali lavori spetta il Bonus barriere architettoniche
Come già negli scorsi anni, possono beneficiare di questo bonus persone fisiche, condomini o imprese. I lavori che permettono la detrazione sono tutti gli interventi, interni o esterni, effettuati sugli immobili per favorire la mobilità delle persone con disabilità. Rientrano nel Bonus: – la realizzazione di ascensori e montacarichi; – la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici sia nelle singole unità immobiliari; – l’esecuzione di interventi di automazione degli impianti; – la messa a punto di strumenti che, tramite la comunicazione, la robotica e qualsiasi mezzo tecnologico, favoriscano o facilitino la mobilità. Per tutti questi lavori le spese detraibili includono quelle relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e degli impianti sostituiti. Non rientra invece nel Bonus l’acquisto di strumenti o beni mobili che permettono la comunicazione della persona con disabilità, quali telefoni con viva voce, schermi touchscreen, tastiere speciali, per i quali si può usufruire della detrazione Irpef del 19% in quanto sussidi tecnici e informatici, né di ausili o presidi quali carrozzine, sollevatori, deambulatori, che rientrano sempre nella detrazione del 19% come spese sanitarie. Le due detrazioni in ogni caso non sono cumulabili.
Come va calcolato il Bonus barriere architettoniche 2023
Il Bonus barriere architettoniche 2023 permette una detrazione del 75% sui lavori che vi rientrano. La detrazione, che verrà ripartita in 5 rate annuali, deve essere calcolata su un importo differente a seconda della tipologia di edificio o unità immobiliare: – per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari indipendenti e con accesso autonomo, fino a 50.000 euro; – per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari, fino a 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio; – per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari, fino a 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
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