Bonus barriere architettoniche: per quali lavori spetta e come calcolarlo

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Con la Legge di Bilancio 2023 (n. 197/2022) il Bonus barriere architettoniche è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025.

Esso permette quindi per altri 3 anni di ottenere agevolazioni fiscali sui lavori di edilizia finalizzati all’eliminazione degli ostacoli per le persone con disabilità.

Per quali lavori spetta il Bonus barriere architettoniche

Come già negli scorsi anni, possono beneficiare di questo bonus persone fisiche, condomini o imprese.

I lavori che permettono la detrazione sono tutti gli interventi, interni o esterni, effettuati sugli immobili per favorire la mobilità delle persone con disabilità.

Rientrano nel Bonus:

– la realizzazione di ascensori e montacarichi;

– la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici sia nelle singole unità immobiliari;

– l’esecuzione di interventi di automazione degli impianti;

– la messa a punto di strumenti che, tramite la comunicazione, la robotica e qualsiasi mezzo tecnologico, favoriscano o facilitino la mobilità.

Per tutti questi lavori le spese detraibili includono quelle relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e degli impianti sostituiti.

Non rientra invece nel Bonus l’acquisto di strumenti o beni mobili che permettono la comunicazione della persona con disabilità, quali telefoni con viva voce, schermi touchscreen, tastiere speciali, per i quali si può usufruire della detrazione Irpef del 19% in quanto sussidi tecnici e informatici, né di ausili o presidi quali carrozzine, sollevatori, deambulatori, che rientrano sempre nella detrazione del 19% come spese sanitarie.

Le due detrazioni in ogni caso non sono cumulabili.

Come va calcolato il Bonus barriere architettoniche 2023

Il Bonus barriere architettoniche 2023 permette una detrazione del 75% sui lavori che vi rientrano.

La detrazione, che verrà ripartita in 5 rate annuali, deve essere calcolata su un importo differente a seconda della tipologia di edificio o unità immobiliare:

– per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari indipendenti e con accesso autonomo, fino a 50.000 euro;

– per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari, fino a 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;

– per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari, fino a 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

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